FALLIMENTO E AFFITTO D’AZIENDA – RITARDATA RESTITUZIONE DA PARTE DEL CURATORE

Con l’Ordinanza n. 8926 del 04/04/2025, la prima Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di risoluzione del contratto di affitto di azienda prima del fallimento dell'affittuario, la ritardata consegna, da parte della curatela, dell'azienda che il fallito aveva preso in affitto fa maturare, in capo al concedente, il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, da liquidarsi con valutazione equitativa ove non provata nel suo preciso ammontare, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, anche ove il contratto sia stato risolto prima e anche se il ritardo non sia imputabile a dolo o colpa del curatore, ma dipenda da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa.

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