Con l'ordinanza n. 303 del 7 gennaio 2025, la prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice adito per la modifica dell'assegno divorzile sulla base del sopravvenuto pensionamento di uno dei due coniugi può effettuare di nuovo la comparazione delle condizioni economiche degli ex coniugi, verificando se il pensionamento abbia causato una modifica dell'equilibrio determinato dal provvedimento impugnato e riscontrando il relativo nesso di causalità. Il Giudice adito, a fronte della sopravvenuta riduzione dell’entrata mensile, deve verificare se, ed in che misura, la circostanza abbia alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio.